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16/04/2010

Il 55% di detrazione non fa cumulo

Le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con altri benefici o altri fondi erogati dagli enti pubblici.

Occorre farsi bene i conti prima di decidere di richiedere la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, se si ha la possibilità di accedere ad altri benefici e a fondi erogati dalla Regione o da altri enti pubblici. Detrazioni fiscali e altri contributi, infatti, non sono cumulabili. La precisazione viene dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito posto dalla Regione Piemonte che prevede, appunto, interventi a favore di chi sceglie l'energia verde e il risparmio energetico.

Le norme in vigore dal 1° gennaio 2009 - A partire dal 1° gennaio dello scorso anno, ricorda l'agenzia nella risoluzione 3/2010, deve scegliere se beneficiare della detrazione fiscale o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Lo ha previsto il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che ha introdotto, appunto, il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi.

Nessuna via d'uscita - Anche il ministero per lo Sviluppo economico, peraltro - ricorda ancora l'Agenzia - ha precisato che lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione dell’efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali. Questo divieto, quindi, si applica nel caso di finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo; contributi in conto interessi, e prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.


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