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19/10/2009
I liquami agricoli non sono rifiuti
La realizzazione di un impianto di biogas che doveva sorgere a Medicina, in provincia di Bologna, progettato per trattare liquami zootecnici e biomasse di origine agricola, era stata bloccata perché l’impianto avrebbe dovuto essere considerato come impianto di trattamento rifiuti e, come tale, avrebbe dovuto sottostare a valutazione di impatto ambientale (VIA) e ad altre procedure specifiche della normativa rifiuti.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato e annulla la sentenza del TAR per erroneità, infondatezza, censurabilità e travisamento dei fatti. La motivazione del Consiglio di Stato è destinata a fare giurisprudenza in quanto riconosce che i liquami zootecnici e le biomasse di origine agricola “non ricadono nella categoria dei rifiuti, essendo adoperati in agricoltura ed essendo sottoposti all’attività medesima”.




